Statuto

ASSOCIAZIONE BORGO DEI CHIARI

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

  1. L'associazione denominata BORGO DEI CHIARI organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta Associazione ha sede in SARMEDE (TV) , via BORGO CHIARI 17. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

  2. L'associazione:

  • persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

  • svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

  • non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

  • impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

  • utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS";

  • in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il proprio patrimonio, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

  1. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

  2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

  3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Attività

L’Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività istituzionali:

  1. Attività di sostegno e aiuto a famiglie con componenti affetti da autismo;

  2. Accoglienza e reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati mediante laboratori artigianali e artistici;

  3. Costituzione di una rete di famiglie affidatarie per l’accoglienza di minori in situazione di disagio familiare; sensibilizzazione e promozione di tale tematica in collaborazione con realtà presenti sul territorio.

Per realizzare le attività istituzionali si potranno svolgere in particolare le seguenti attività connesse:

  1. Corsi di formazione e lavoro.

  2. Promozione, sensibilizzazione e approfondimento di tematiche relative ai “nuovi stili di vita”, come ecosostenibilità, eticità, biologico, decrescita, bilancio sociale e tutto ciò che consente all'individuo di prendere coscienza che ogni sua scelta deve essere presa con consapevolezza, nell' orizzonte di realizzare la capacità di futuro che gli è propria, per sé e per la comunità. Per questo si allestirà una biblioteca.

  3. Conferenze-seminari-incontri e sviluppo di una rete di collaborazione per/con le associazioni del territorio.

Art. 3 - Soci

  1. Sono soci quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e quelli la cui domanda di adesione sia stata accolta dal CdA. Il diniego di ammissione va motivato.

  2. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione all’associazione.

  3. I soci possono svolgere anche attività retribuita.

  4. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e il suo regolamento. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del CdA.

  5. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

  • dimissioni volontarie comunicate al CdA;

  • non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

  • morte;

  • indegnità deliberata dal CdA sentito il socio interessato.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci

  1. Tutti i soci hanno diritto a:

  • partecipare alle assemblee;

  • votare direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

  • svolgere il lavoro preventivamente concordato;

  • recedere dall'appartenenza all'associazione.

  1. I soci sono tenuti a:

  • rispettare le norme del presente statuto e del regolamento dell'associazione;

  • pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea;

  • prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'associazione:

  • l'assemblea;

  • il CdA;

  • il presidente;

  • il collegio dei revisori dei conti

Art. 6 - Assemblea

  1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

  2. Essa si riunisce una volta all'anno e, altresì, ogni qualvolta il Presidente o il CdA lo ritengano necessario.

  3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.

  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedervi, con le modalità di cui al comma 3, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

  5. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

  6. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate con le maggioranze di cui all’art. 16.

  7. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

  8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere i membri del CdA;

  • eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;

  • approvare il programma di attività proposto dal CdA;

  • approvare il bilancio preventivo;

  • approvare il bilancio consuntivo;

  • deliberare in merito alla modifica dello statuto ed allo scioglimento dell’associazione;

  • stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal CdA direttivo.

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione

  1. Il CdA è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

  2. Il CdA si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.

  3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.

  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedervi, con le modalità di cui al comma 3, entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

  5. In prima convocazione il CdA è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

  6. Il CdA ha i seguenti compiti:

  • eleggere il presidente;

  • assumere il personale;

  • nominare il segretario;

  • fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

  • sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

  • nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 8 - Presidente

  1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del CdA, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

  2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

  3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del CdA.

  4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del CdA, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

  5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente eletto tra i membri del CdA

Art. 9 - Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

  • provvede al disbrigo della corrispondenza;

  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

  • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al CdA entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al CdA entro il mese di marzo;

  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del CdA;

  • è a capo del personale.

Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti

  1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

  2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

  3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

  4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 11 - Collegio arbitrale

  1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

  2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

  3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Treviso il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12 - Durata delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per un massimo di 3 mandati consecutivi.

  2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 - Risorse economiche

  1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi dei soci;

  • attività a pagamento;

  • contributi dei privati;

  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

  • contributi di organismi internazionali;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • introiti derivanti da convenzioni;

  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

  1. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal CdA.

  2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 14 - Quota sociale

  1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

  2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 - Bilancio o rendiconto

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del CdA, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

  2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

  3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

  4. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 16 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell’associazione

  1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, con la presenza di almeno ¾ degli associati.

  2. L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’associazione nonchè la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firma dei soci fondatori: